Domande Frequenti
Una CER (Comunità Energetica Rinnovabile) è un soggetto giuridico cui possono prendere parte persone fisiche, attività commerciali, artigianali, industriali, piccole medie imprese, enti pubblici e religiosi, enti di ricerca e formazione, che si uniscono per la produzione e la condivisione e lo scambio di energia elettrica. Essa opera su base volontaria, mirando a benefici ambientali, economici o sociali.
L’adesione a una CER fornisce vantaggi economici grazie a incentivi statali, oltre a favorire la sostenibilità ambientale.
Possono aderire persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali e autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale. Le grandi imprese sono escluse.
Al momento sono escluse dalla possibilità di partecipare alle CER le grandi imprese, ovvero quelle che hanno più di 250 dipendenti o un fatturato annuo superiore a 50 milioni di € o un bilancio superiore a 43 milioni di €.
Per entrare a fare parte di una CER è necessario innanzitutto essere tra i soggetti ammissibili previsti dalla legge ed essere titolari di almeno un punto di connessione con la rete, ovvero essere un consumatore o un produttore di energia. Verificati questi aspetti, si dovranno sottoscrivere il Regolamento e lo Statuto della Comunità Energetica.
I membri della CER, siano essi semplici consumatori, o produttori, o prosumer, devono essere tutti collegati sotto la stessa cabina primaria di trasformazione.
Sì, è possibile far parte di una CER anche solo come consumatore di energia.
Non è obbligatorio avere batterie di accumulo per essere parte di una CER.
Sono ammessi gli impianti attivati dopo il 15 dicembre 2021. Per gli impianti installati prima del 15 dicembre 2021, c’è la possibilità di adesione ad una CER ma non devono godere di altri incentivi e comunque tali impianti possono essere inseriti nella CER solo per il 30% della potenza dell’impianto stesso.
Non esiste una potenza minima, ma c’è un limite massimo per il singolo impianto che si unisce ad una CER. pari a 1 MWp.
La dimensione minima è 2 membri, di cui almeno uno deve possedere un impianto di produzione da fonti rinnovabili.
Non è definita una dimensione massima in termini di quantità dei membri che una singola CER può associare.
Il collegamento all’interno di una CER è virtuale, attraverso la rete elettrica, senza bisogno di adeguamenti strutturali.
Per creare una CER è necessario verificare di essere tra i soggetti ammissibili secondo la legge. Quindi è necessario completare alcuni passaggi amministrativi, tra cui la stesura e sottoscrizione del Regolamento e dello Statuto. È poi necessario completare alcune procedure con il GSE.
Non è possibile quantificare univocamente i costi di adesione ad una CER, anche perché ciascuna Comunità Energetica Rinnovabile funziona in base ad un regolamento che i membri stessi mettono a punto. Si tratta tuttavia di costi gestionali che sono di gran lunga inferiori al beneficio economico che si riceve.
Si, il cliente finale è libero di uscire in qualunque momento da una CER. Si tratta di un aspetto sancito esplicitamente dalla legge. I membri della CER, sia al momento di entrarvi a far parte, sia in caso di uscita, conservano i diritti stabiliti per legge di consumatori di energia e i propri contratti in essere con i fornitori di energia, il Regolamento della CER potrà prevedere dei rimborsi per l’uscita.
Non esiste un tempo di permanenza minimo all’interno di una CER: in qualsiasi momento un membro della CER può decidere di uscire e lo può fare in ottemperanza al Regolamento della CER nel quale saranno identificate le modalità e le tempistiche di uscita.
I costi di chiusura dipendono dalla struttura amministrativa della CER.
I consumi possono essere monitorati tramite contatori e piattaforme specifiche che possono essere utilizzate dalla CER per una migliore gestione interna, ma resterà il GSE (Gestore Servizi Energetici) a fornire i consuntivi della CER in termini di energia autoconsumata, energia immessa in rete ed energia condivisa con dettaglio per singolo membro della CER.
Non ci sono limiti tecnici o commerciali all’utilizzo di energia in una CER.
Non ci sono costi aggiuntivi oltre alla normale bolletta elettrica.
L’energia in eccesso viene distribuita virtualmente attraverso la rete.
Il produttore può scegliere di vendere il surplus sul mercato libero o stipulare un contratto di Ritiro Dedicato con il GSE.
Sì, è possibile partecipare fornendo una superficie per impianti fotovoltaici.
Al momento, non è possibile essere membri di più CER contemporaneamente.
La legge non definisce ruoli specifici ad eccezione del Referente, che gestisce il rapporto con il GSE.
Una CER può essere un’associazione, un ente del terzo settore, una cooperativa, un consorzio, un partenariato, o un’organizzazione senza scopo di lucro.
Sì, anche gli enti pubblici possono costituire o partecipare a una CER.
La contabilità di una CER è responsabilità del referente, che può delegare a soggetti esterni.
No, l’energia autoconsumata non riceve incentivi, in quanto il risparmio è già intrinseco.
La ripartizione dell’incentivo segue il regolamento interno di ciascuna CER, solitamente proporzionale al contributo alla creazione dell’energia condivisa.